Il Permesso di costruire è stato introdotto dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), in sostituzione della vecchia Concessione edilizia, che a sua volta aveva sostituito la Licenza edilizia nel 1977.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:
• gli interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Sono da considerarsi interventi di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio; in particolare:
• costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
• gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
• la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanete di suolo inedificato;
• l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
• l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
• gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
• la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Si veda collegamento al servizio digitale SUE